Art. 14.
(Sottocommissione per le malattie rare).

      1. È istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci, la Sottocommissione

 

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per le malattie rare, secondo le modalità da fissare con apposito regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, la quale si occupa dell'individuazione, anche su segnalazione di singoli cittadini o di associazioni o di chiunque ne abbia interesse, delle malattie rare e delle attività di coordinamento della ricerca scientifica e farmacologica nel campo delle malattie rare.
      2. Fanno parte della Sottocommissione di cui al comma 1 anche rappresentanti di associazioni nella proporzione di un terzo dei commissari.